Con la Risposta n. 146 del 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto molto discusso nei contratti di locazione con cedolare secca: l’inserimento di una clausola penale (ad esempio, una penale se l’inquilino non restituisce l’immobile alla scadenza del contratto) non comporta l’applicazione dell’imposta di registro.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la clausola penale è considerata una disposizione accessoria e non autonoma del contratto di affitto. Pertanto, si applicano le stesse regole fiscali del contratto principale e non va tassata separatamente, nemmeno con l’imposta fissa prevista per gli atti sottoposti a condizione sospensiva.
L’Agenzia delle Entrate conferma così che l’opzione per la cedolare secca continua a:
- escludere l’IRPEF sul reddito fondiario;
- esonerare dal pagamento dell’imposta di registro;
- eliminare l’imposta di bollo.
E questo vale anche per eventuali clausole penali inserite nel contratto, che non fanno scattare un’imposizione autonoma, neanche in caso di inadempimento o ritardo.
Perché è importante
Il chiarimento è rilevante per i locatori che vogliono tutelarsi da inadempienze del conduttore (es. ritardo nel rilascio dell’immobile) senza incorrere in aggravi fiscali imprevisti. Rende inoltre più chiaro e sicuro l’uso delle clausole penali nei contratti con cedolare secca.
Cosa cambia per i proprietari
✅ Nessuna imposta di registro sulla clausola penale
✅ Maggiore libertà contrattuale con protezione legale
✅ Confermata la semplificazione fiscale della cedolare secca
Un segnale positivo per tutti i locatori che vogliono un contratto più solido ma fiscalmente vantaggioso. La clausola penale può essere inserita, ma senza costi aggiuntivi se si è scelto il regime della cedolare secca.
Fonti:
- Risposta n. 146/2025 – Agenzia delle Entrate
- Idealista